trevor ha scritto:Qualcuno mi può dire se quello che c'è scritto
qui è vero?
Formigoni era ineleggibile perchè al 3° mandato? :roll:
Formigoni
E' ineleggibile perchè al terzo mandato ma chi deve deciderne la ineleggibilità, a elezioni concluse, è lo stesso consiglio regionale, e semmai le opposizioni per vie legali... :roll:
fonte
http://yespolitical.wordpress.com/2010/ ... -di-tutti/
la querelle del divieto di terzo mandato, prescritto da Legge dello Stato n. 165/2004, all?art. 2 comma 1, lett. f, non ha ancora raggiunto i media del mainstream nazionale. Striscia come nelle trincee nelle colonne dei blog e in documenti a carattere giuridico ? ce ne sono almeno tre che circolano in rete, e ognuno risponde alla domanda "da quando si applica il divieto di terzo mandato" in maniera diversa e sollevando interrogativi diversi.
In primis fu il prof. Stefano Ceccanti a fugare il dubbio, stabilendo:
- la liceità della sospensione del diritto fondamentale di elettorato passivo "per evitare che esso, pur nella sua natura di diritto politico fondamentale, non diventi ab-solutus, cioè illimitato, ossia capace di intaccare direttamente la natura democratica del nostro ordinamento, rendendo alcuni eletti a vita, uomini o donne che siano, a discapito di altri";
- l?immediata applicabilità della norma contenuta nel comma 1-f dell?art. 2 della predetta legge, in virtù della sua "compiutezza;
- la norma è fonte di grado inferiore, una legge statale, di principio, limitativa di un diritto fondamentale;
- pertanto, stante alla "indubbia e unanime collocazione dottrinale del diritto di elettorato passivo, sancito dall?art. 51, comma primo della Costituzione, nel novero dei diritti politici fondamentali, questa collocazione porta con sé l?illegittimità di
interpretazioni che possano condurre a una retroattività dei limiti introdotti con legge".
Per contro, la ricorstruzione di Ceccanti ha subito un duro attacco dal parere dello Studio Legale Vittorio Angiolini:
- la norma si configura come ?principio fondamentale? sulla base dell?art. 122 della Costituzione: la legge statale stabilisce i pèrincipi fondamentali a cui la legge regionale deve ispirarsi;
- la non retroattività della norma contenuta nel comma 1 lett. f, sulla base del principio assoluto di irretroattività di norme volte a circoscrivere l?elettorato passivo, è ?giuridicamente insostenibile? poiché il carattere retroattivo viene in questo contesto travisato;
- l?irretroattività della legge consiste nell?applicare una nuova disciplina legislativa solo a fatti verificatisi posteriormente alla sua entrata in vigore, con esclusione non solo di fatti e vicende al momento di detta entrata in vigore ormai esauriti, ma anche a fatti o vicende nel momento dell?entrata in vigore in corso di svolgimento, e perciò intrapresi in precedenza, sotto la vigenza di una disciplina diversa;
- l? art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 non detta alcuna disciplina innovativa, ed anzi non detta alcuna disciplina che abbia la benché minima influenza sul conferimento e sull?espletamento dei primi due mandati consecutivi come Presidente della Regione;
- Formigoni, invece, così come Lorenzetti, non è affatto in una posizione di non-conoscenza del divieto di terzo mandato, poiché tale norma sussiste dal 2004, ben prima di essersi proposto per la terza volta Governatore della Lombardia. Egli è quindi pienamente informato circa il divieto.
Infine, Margherita Raveraira solleva l?ulteriore questione definita dall?art. 2, comma 1, lettera d, che "attribuisce ai Consigli regionali la competenza a decidere sulle ineleggibilità nei confronti dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto (fatta salva la competenza del?autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi), senza nulla prevedere sul regime da applicarsi al limite, di cui alla lett. f)". Chi decide sulla ineleggibilità del Governatore? E? chiaro che l?Assemblea mai voterà contro il proprio Presidente. Il comma 1-d è una norma sulla quale già la Corte Costiotuzionale ? sent. n. 84/2006 ? si espresse in maniera critica: essa "non assicura la genuinità della competizione elettorale, nel caso in cui l?ineleggibilità sia successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito contrasto con la Costituzione, ne preveda l?ineleggibilità; non consente che le cause di ineleggibilià emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali?. Di fatto, la decisione sulla ineleggibilità non viene valutata al momento della candidatura, bensì nella successiva fase dell?esame da parte dell?Assemblea, quindi a "fatto compiuto", lasciando agli eventuali contestatori la sola eventualità della via giudiziaria. La legge non ha alcun carattere preventivo in fatto di ineleggibilità, né tantomeno prefigura un percorso univoco per la valutazione dei casi di ineleggibilità stessa, lasciando pericolosamente aperta la strada per un contenzioso giudiziario infinito.