consiglio legale

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Anonymous
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consiglio legale

Messaggio da Anonymous »

Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio legale.
Sabato scorso ho comprato un modellino rc in un negozio, il giorno dopo l'ho provato a casa e mi sono accorto che presentava due problemi, un ammortizzatore si bloccava e (ma questo è un mio parere) il rapporto tra accelleratore e prontezza di "riflessi" della macchinina era u pò strana.
Insomma per nulla soddisfatto della cosa ieri torno in negozio per chiedere una restituzione dei soldi il tipo mi dice che non si può perchè oramai è usato....dovrei fare una lettera in cui dichiaro che non funziona correttamente e consegnarlo a lui che lo manda all importatore o al produttore e se gliene mandano uno nuovo allora forse me lo cambia o mi da i soldi....
Mi rivolgo a chi ne sa più di me...Come mi devo comportare??, io non sono soddisfatto della merce.... :evil:
Anonymous
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Messaggio da Anonymous »

Balle, non entro in questioni legali in cui sono ignorante, ma per verificare il perfetto funzionamento di un oggetto uno lo deve provare (=usare).
In USA in qualsiasi negozio te lo cambierebbero al volo con tante scuse, in Italia invece siamo maledettamente fatti così :?
Anonymous
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Messaggio da Anonymous »

a parte il discorso cambio merce (che avrebbe potuto benissimo farlo) non ha voluto riprenderselo restituendomi "gli sghei" perchè era usato e non avrebbe più potuto rimetterlo in vendita come nuovo (da qui penso che avrebbe voluto inculare qualcun altro visto che aveva un difetto all ammo).Ogni mia lamentela doveva essere indirizzata alla casa e non a lui, il problema è che io non mi ritengo soddisfatto dell acquisto in base al prezzo che io ho pagato a lui. Non c'è qua qualche buon samaritano "legalizzato" che abbia voglia di spiegarmi (anche privatamente) come potermi muovere, io vorrei rescindere il contratto di acquisto anche per non avere più nulla a che fare con lui perchè a questo punto anche se mi cambiasse la merce dovrei avere a che fare sempre con questo simpatico individuo per l'eventuale garanzia.
Faccio presente che è riuscito a dire di non so quale norma legale che distingue tra garanzia di modellismo statico e dinamico :evil:
Anonymous
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Messaggio da Anonymous »

Difficile che ti accordino una restituzione dei soldi, la compensazione in genere si articola sulla sostituzione della merce ove possibile o in alternativa su un buono acquisto di importo equivalente.

Modellismo Dinamico? Balle!

Se io compro una moto nuova che staticamente è perfetta, acquisto, poi provo e dinamicamente non va per me è modellismo dinamico pure quello! Me la devono riparare o sostituire a meno che non sia palese che il danno l'abbia provocato io provandola. Ma son loro a doverlo dimostrare.

Hai il certificato di garanzia? Cosa dice espressamente a riguardo? Se nulla, a mio avviso hai comunque ragione tu.
Ultima modifica di Anonymous il 9 dic 2010, 12:14, modificato 2 volte in totale.
Anonymous
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Messaggio da Anonymous »

magari questo ti può essere utile

L'acquisto da parte del consumatore

Gli articoli 1469 bis/1469 sexies e gli articoli 1519 bis/1519 nonies hanno introdotto la disciplina della vendita ai consumatori e della vendita dei beni di consumo.

Il consumatore è colui il quale, al di fuori della sua attività professionale, acquista beni o servizi.
Il professionista è colui il quale nell'esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale offre beni o servizi.
Il bene di consumo è un bene mobile (anche da assemblare o futuro) destinato ad essere messo sul mercato e consumato. Fanno eccezione acqua, gas ed energia, a meno che non siano confezionati.
La ratio di questi articoli si trova nella necessità di dover garantire il consumatore da eventuali squilibri contrattuali che i venditori possono compiere. Infatti il consumatore si trova in una posizione subordinata, si tratta di un soggetto che aspira a conseguire un bene che pochi offrono, mentre i professionisti si trovano nella posizione di offrire i beni o i servizi a una molteplicità di persone. La disciplina sancisce la nullità di alcune clausole c.d. vessatorie che determinano gravi squilibri contrattuali a meno che queste non siano state oggetto di una seria trattativa (non semplicmenete di sottoscrizione). Si è tuttavia prevista la nullità delle clausole, che sebbene oggetto di trattativa, determinino l'adesione del consumatore a condizioni generali e a clausole che al momento della stipulazione non poteva conoscere, oppure limitino la responsabilità del professionista e le azioni che può esperire il consumatore. L'eventuale sanzione di nullità della clausola vessatoria non determina la nullità del contratto. Il giudizio di vessatorietà non riguarda l'oggetto e il prezzo, salvo questi non siano determinati chiaramente.

È stata introdotta anche una disciplina volta a garantire la conformità del bene al contratto (articolo 129 del Codice del Consumo). La conformità va valutata non soltanto in relazione al contratto, ma anche con riguardo all'informazione pre-contrattuale e alle descrizioni del professionista, nonché alla pubblicità o all'etichettatura del bene. La conformità è comunque fondata su:

l'idoneità all'uso quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.
la sussistenza di qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettatarsi tnuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o dal suo rappresentante (Nella pubblicità ed etichettatura).
l'idoneità all'uso particolare voluto e segnalato dal consumatore e che il venditore abbia accettato per fatti concludenti, ovvero tacitamente.
La rilevanza è esclusa se al momento della conclusione del contratto il consumatore ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza.

Come rimedio a disposizione del consumatore la sostituzione del bene o la sua riparazione. Resta in piedi la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo. La scelta tra riparazione e sostituzione sono esperibili sono nel caso in cui non siano troppo onerosi, altrimetni subentrerà la scelta tra azione redibitoria o estimatoria.

Nel caso dei beni di consumo si ha un termine di decadenza di due mesi dalla scoperta e un termine di prescrizione di due anni dalla consegna. qualora il difetto si manifesti entro 6 mesi dalla consegna allora si presume già presente al momento della consegna, salvo la prova contraria.
Anonymous
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Messaggio da Anonymous »

a questo link

http://www.alcarbo.info/garanzia%20vendite.pdf

ci sono tutte le informazioni che ti servono, addirittura io mi ricordavo i famosi 8 giorni per rendersi conto di eventuali vizi, ora però con il nuovo codice del consumo si è arrivati a 2 mesi ;)

e qua se hai voglia di leggerti il codice del consumo

http://www.codicedelconsumo.it/
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